Art. 4

LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326

In vigore dal 12 gen 1962
Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilità separata e sono devolute in aumento all'indennità e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.
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