Art. 3
LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326
In vigore dal 12 gen 1962
L'indennità e il premio che a norma delle vigenti disposizioni devono essere erogati dalla Cassa e dal Fondo di cui agli sono corrisposti agli iscritti all'atto in cui cessano dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma o rafferma, qualunque ne sia la causa e qualunque sia il periodo di iscrizione all'Ente.
L'importo dell'indennità e del premio da corrispondere all'iscritto non può mai essere inferiore all'importo dei contributi versati dal medesimo.
Nel caso di morte dell'iscritto in attività di servizio l'indennità ed il premio spetta, in ordine di preferenza:
alla vedova che non sia legalmente separate per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato;
ai figli minorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e nullatenenti: in parti uguali;
ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti: in parti uguali;
ai genitori;
ai fratelli e alle sorelle: in parti uguali.
Storico versioni
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