Art. 7

LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326

In vigore dal 12 gen 1962
Sono abrogati gli articoli 14-ter, 14-quinquies, 14-septies e 14-novies della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, gli articoli 28 e 32 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, il secondo comma dell' e gli della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, l' della legge 12 giugno 1955, n. 512, le disposizioni regolamentari emanate in applicazione delle anzidette disposizioni di legge, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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