Art. 6

LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326

In vigore dal 12 gen 1962
Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione della presente legge, ed in particolare quelle intese a perequare la liquidazione nel tempo dell'entrata di cui al precedente . A tale scopo sarà disposta la costituzione di un fondo di riserva e verrà determinata, in relazione al numero medio annuale delle cessazioni dal servizio, la percentuale della somma disponibile il ciascun esercizio finanziario da erogare all'iscritto per ogni anno di servizio da lui prestato nella Guardia di finanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-11-30;1326#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo