Art. 5 · LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326

Art. 5

LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326

In vigore dal 5 gen 2019
Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 137 . I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri. La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti è fatta dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-11-30;1326#art-5