Art. 38

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della, domanda. Fanno eccezione: 1) i benefici previsti dall' che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1 gennaio 1961; 2) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande, rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961; 3) i benefici derivanti dall'applicazione dell' che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell') a decorrere dal 1 gennaio 1961 nella misura seguente: per gli invalidi di cui alla lettera a), lire 96.000 annue; per gli invalidi di cui alla lettera b), lire 72.000 annue per gli invalidi di cui alla lettera c), lire 48.000 annue; per gli invalidi di cui alla lettera d), lire 36.000. A decorrere dal 1 luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'.
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