Art. 43

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 44-bis introdotte nella, legge 10 agosto 1950, n. 648, ai sensi del precedente , si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente.
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