Art. 37

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, numero 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonchè per i sanitari membri delle Commissioni medesime, aventi la qualifica rispettivamente di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di partigiano combattente, è elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 5.000.
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