Art. 41

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - già Zona A e B - nonchè per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini già previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle domande presentate successivamente a tale scadenza si applicheranno le norme di cui agli della presente legge.
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