Art. 33
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
È istituito un assegno integrativo, non riversibile, a favore degli invalidi di cui in appresso, nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:
a) per gli invalidi ascritti alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con o senza assegno di superinvalidità, di annue lire 120.000;
b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della seconda categoria della tabella A, di annue lire 96.000;
c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 60.000;
d) per gli invalidi ascritti alla terza categoria della detta tabella A, di annue lire 48.000.
L'assegno integrativo istituito con il presente articolo non è cumulabile con l'assegno di cura di cui allo art. 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dell' della presente legge, ed è soggetto a ritenuta nella misura e con le modalità previste dell' della legge stessa, modificato dall' della presente legge.
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