Art. 2
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 22 dic 1964
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1964, N. 1266
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240#art-2