Art. 5

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all' della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall' della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate. Le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonchè alle vedove fruenti del trattamento di riversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ove concorrano, in ogni caso, le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.
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