Art. 10
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:
"Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione ed assegno rinnovabile ed indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo.
Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte".
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