Art. 14
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
All'articolo 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:
"Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante" .
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