Art. 13

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all' del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all' della legge 11 aprile 1953, n. 263.
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