Art. 17

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall' della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall' della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge. Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62, terzo comma, e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione. La revoca della pensione è effettuata con le modalità stabilte dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi dell' della presente legge.
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