Art. 6

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
L'assegno di previdenza concesso a norma degli della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro (o del Ministro per il tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma dell' della suddetta legge) quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.
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