Art. 20

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

In vigore dal 23 nov 1961
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge, sono assorbiti, a decorrere dalla fine del triennio, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano. In corrispondenza dei soprannumeri, di cui al comma precedente, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono assorbiti dagli aumenti di organico stabiliti da successive leggi analogamente sono assorbiti i posti in soprannumero che risultino dall'applicazione della presente legge.
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