Art. 16

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

In vigore dal 23 nov 1961
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a commesso capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di commesse capo e di commesso o qualifiche equiparate, computando per il posto intero la frazione di posto. La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente: non più del 16% nel primo anno; non più del 9,5% nel secondo anno; l'8 per cento nel terzo anno. I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascun dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.
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