Art. 19

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

In vigore dal 23 nov 1961
La percentuale di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla, data di entrata, in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, o stabilite, anche successivamente, in attuazione di leggi di delegazione anteriori alla data suddetta.
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