Art. 24
LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143
In vigore dal 23 nov 1961
La disposizione di cui all', primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 824, si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale già salariato e inquadrato nelle categorie impiegatizie di ruolo e non di ruolo anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
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