Art. 27
LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143
In vigore dal 23 nov 1961
I posti in organico di cui alle tabelle annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per le prime tre qualifiche del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, del ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, e del ruolo del personale d'anticamera della carriera ausiliaria, nonchè per le prime due qualifiche del ruolo degli interpreti-traduttori della carriera di concetto; del ruolo del personale tecnico e di dattilografia della carriera esecutiva, e di quello del personale di vigilanza della carriera ausiliaria, sono costituiti in dotazione organica unica per ciascun ruolo.
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