Art. 32

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

In vigore dal 23 nov 1961
Nei ruoli aggiunti di cui alla tabella P annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono istituite le seguenti qualifiche: primo ragioniere (coefficiente 271) e perito coefficiente 271), rispettivamente, nel ruolo del personale amministrativo e in quello del personale tecnico della carriera di concetto; capo tecnico aggiunto (coefficiente 202), per le branche coltivazione tabacchi, manifatture tabacchi e sali e chinino, nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva; primo applicato (coefficiente 202), nel ruolo del personale d'ordine della carriera, esecutiva; - agente di controllo di la classe (coefficiente 163), nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza; usciere capo (coefficiente 159), nel ruolo del personale ausiliario di anticamera. Le promozioni a primo ragioniere e a perito solo conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno tre anni di effettivo servizio. Le promozioni a capo tecnico aggiunto, a primo applicato e ad agente di controllo di 1a classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, almeno cinque anni di effettivo servizio. La promozione ad usciere capo è conferita a ruolo aperto per merito assoluto agli uscieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.
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