Art. 35
LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143
In vigore dal 23 nov 1961
All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti riforme fiscali dei contratti assicurativi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di, farla osservare come legge dello Stato.
Data Roma, addì 22 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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