Art. 35 · LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

Art. 35

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

In vigore dal 23 nov 1961
All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti riforme fiscali dei contratti assicurativi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di, farla osservare come legge dello Stato. Data Roma, addì 22 ottobre 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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