Art. 28

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

In vigore dal 23 nov 1961
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, previsti dal n. 2), lettera b), dell' e dal n. 2), dell', nonchè il concorso per esame previsto dal n. 2) dell' della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, vengono sostenuti, rispettivamente, per le promozioni a ispettore amministrativo, a revisore, a perito principale di 2ª classe, a capo tecnico di 2ª classe ed a computista, anzichè per le qualifiche previste negli articoli sopra citati. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera, c) del n. 2) dell' ed al n. 3) degli della legge 23 dicembre 1956, n. 1417. L'anzianità richiesta per la partecipazione ai predetti esami è quella stabilita, dalle disposizioni 141 testo unico per le promozioni alle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel precedente comma. I concorsi e gli esami di avanzamento alle qualifiche di cui al primo comma si effettuano secondo i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844, per ciascuna ruolo. Per le promozioni a consigliere e a vice ispettore amministrativo, a ragioniere e a primo ragioniere, a perito aggiunto di 1ª classe e a perito, a capo tecnico aggiunto, ad applicato ed a primo applicato, ad usciere e ad usciere capo si applicano le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alle qualifiche corrispondenti.
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