Art. 15
LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143
In vigore dal 23 nov 1961
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista" capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero nel limite del 27 per cento per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di primo archivista ed archivista capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la, frazione di posto.
La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:
non più del 190 per cento nel primo anno;
non più del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.
I posti attribuiti in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.
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