Art. 18

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

In vigore dal 23 nov 1961
Qualora nei ruoli organici delle carriere indicate negli articoli 14, 15, 16 e 17 le qualifiche più elevate non coincidano con quelle ivi previste, il soprannumero del 27 per cento, ai fini della promozione alla qualifica finale, viene computato sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate.
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