Art. 9

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) per prigionia di guerra; b) per causa di provata infermità; La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. L'aspettativa è disposta con determinazione del Capo della polizia e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
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