Art. 14

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importa la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna allo arresto per tempo non inferiore ad un mese, ha per effetto la sospensione dal servizio durante la espiazione della pena.
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