Art. 19

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riporta a o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti. Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell' a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
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