Art. 19 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 19

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riporta a o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti. Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell' a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
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