Art. 18

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
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