Art. 21

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ha conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno. Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della, pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal Collegio medico legale. Il militare che è cessato dal servizio continuativo ai sensi del, primo comma del presente articolo ed al quale è in seguito soppressa la pensione vitalizia o non è rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non sono trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione, di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio. Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non può ottenere la riammissione, si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell' della presente legge a decorrere dal giorno successivo a quello della soppressione della pensione vitalizia o della scadenza dell'assegno rinnovabile.
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