Art. 24

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 27 feb 1968
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione . Il capo della polizia ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
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