Art. 29

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contrae la ferma volontaria dopo la nomina a guardia di pubblica sicurezza. La ferma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia ed è contratta avanti al comandante la scuola in cui si è svolto il corso d'istruzione per allievo guardia di pubblica sicurezza.
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