Art. 31
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa, scadenza, è ammesso nel servizio continuativo se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal proprio comandante di Corpo. Per gli appartenenti ai reparti provinciali o alla polizia ferroviaria o alla polizia di frontiera il comandante del Corpo provvede previo nulla osta rispettivamente del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o di polizia di frontiera competenti.
Il comandante di Corpo, qualora non ritiene il militare idoneo al passaggio in servizio continuativo, formula al capo della polizia proposta - corredata, ove occorre, dal giudizio dell'autorità di cui al precedente comma - per la cessazione dal servizio del militare.
Il provvedimento di diniego dell'ammissione al servizio continuativo e adottato dal capo della polizia sentita la Commissione di cui all'.
Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della seconda rafferma, è considerato come servizio prestato in rafferma.
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