Art. 33

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause: a) infermità, quando è riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantegli; b) scarso rendimento; c) motivi disciplinari sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado; d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale; e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio; f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è adottato dal capo della polizia, previo parere della Commissione di avanzamento di cui all', ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato e parere della Commissione di avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c). Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono applicabili alle guardie scelte, indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dallo , ultimo comma.
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