Art. 33
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermità, quando è riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantegli;
b) scarso rendimento;
c) motivi disciplinari sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;
d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;
e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è adottato dal capo della polizia, previo parere della Commissione di avanzamento di cui all', ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato e parere della Commissione di avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c).
Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono applicabili alle guardie scelte, indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dallo , ultimo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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