Art. 33 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 33

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause: a) infermità, quando è riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantegli; b) scarso rendimento; c) motivi disciplinari sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado; d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale; e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio; f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è adottato dal capo della polizia, previo parere della Commissione di avanzamento di cui all', ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato e parere della Commissione di avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c). Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono applicabili alle guardie scelte, indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dallo , ultimo comma.
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