Art. 51

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
La qualifica di guardia scelta è conferita, nei limiti del contingente stabilito dall'organico del Corpo, seguendo l'ordine di ruolo, alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno sei anni di lodevole servizio, che nell'ultimo anno non hanno subito punizioni di rigore o altra più grave e che non si trovino sottoposte ad esperimento. La qualifica, è conferita con determinazione del capo della polizia previo parere dei comandanti di Corpo, nonchè per gli appartenenti a reparti provinciali o di polizia ferroviaria, e di frontiera, del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o di polizia di frontiera competenti. Il conferimento della qualifica può essere revocato per gravi motivi dal capo della polizia di propria iniziativa o su proposta degli organi di cui al comma precedente.
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