Art. 56

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in servizio continuativo in conformità alle norme dell'. Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le norme della legge 3 aprile 1958, n. 460 - escluse quelle particolari alle categorie dei sottufficiali in ferma volontaria, in rafferma o in servizio permanente - nonchè in quanto compatibili, le norme della presente legge. Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia provvisto o meno di pensione vitalizia. Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato annesso è collocato in congedo assoluto. Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta la indennità speciale annua lorda non riversibile prevista dall'articolo 22, nella misura di lire 55.000 alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.
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