Art. 61
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-26;709#art-61