Art. 61 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 61

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.
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