Art. 66

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.
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