Art. 62
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Il contingente di cui all' della legge 7 febbraio 1958, n. 43, è soppresso.
L'organico delle guardie scelte, guardie e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2.500 posti.
Nell'organico delle guardie scelte, guardie ed allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è lasciato vacante un numero di posti pari a quello dei sottufficiali e militari di truppa mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell' della legge 11 luglio 1956, n. 699.
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