Art. 6
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.
Esso può trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dal servizio.
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