Art. 3

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dello e quelli richiamati, a norma dell' sono considerati ogni momento in attività di servizio. Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato. I militari di truppa di cui al primo comma non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei loro doveri.
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