Art. 7

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti posizioni: 1) sospensione dal servizio per motivi disciplinari; 2) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. Il militare di truppa in servizio continuativo subisce, altresì, una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in detenzione per condanna a pena, restrittiva della libertà personale.
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