Art. 10

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato. Il militare in aspettativa il quale deve essere valutato per l'avanzamento, o frequentare corsi, sostenere esami, è sottoposto a domanda a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.
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