Art. 6 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 6

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile. Esso può trovarsi in una delle seguenti posizioni: servizio effettivo; aspettativa; sospensione dal servizio.
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